Incidenti in montagna e legislazione di tutela dell'ambiente
CROLLO DI UN GHIACCIAIO:
OSSERVAZIONI SULLA LEGISLAZIONE DI TUTELA AMBIENTALE
Di recente, un ghiacciaio si è staccato dal monte Gran Combin che si trova al confine tra Italia e Svizzera; due alpinisti sono morti; nove sono feriti due si trovano in pessime condizioni.
Incidenti che si ripetono da troppo tempo e che pongono quesiti sica le condizioni di sicurezza della montagna, a fronte di un impomente cambiamento climatico che ha modificato l’ecosistema in maniera radicale.
Non solo: si pongono quesiti circa una problematica tutt’altro che trascurabile, piuttosto fondamentale: tale cambiamento è irreversibile e in costante progredire?
Purtroppo, malgrado gli incontri internazionali del 2021 e le decisioni assunte in Italia dalla Camera dei Deputati, che ha approvata la modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione, sotto il profilo operativo al momento poco o nulla è stato realizzato.
Certamente la recente riforma costituzionale apre nuove prospettive giuridiche circa la tutela dell’ambiente, pur necessitando di immediate leggi applicative perché tali principi diventino di fatto funzionale alla concreta difesa dell’ecosistema montano e non.
Nella versione originaria dell’art. 9 Cost. comparivano i seguenti due punti:
“1. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
2. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.
Ora è stato aggiunto un terzo comma, che recita così: “3. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.
Per quanto riguarda invece l’art. 41 Cost. vengono inseriti alcuni incisi nei commi 2 e 3 (in grassetto nel testo):
“1. L’iniziativa economica privata è libera.
2. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
3. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”.
Le modifiche introdotte nel nostro ordinamento si pongono in linea con la normativa europea: la Carta di Nizza, che rappresenta la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, stabilisce infatti nell’articolo 37 che “Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile”. La politica comunitaria e gli obiettivi ambientali sono disciplinati anche nel TFUE-Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’art. 191. Per non parlare dell’Agenda ONU 2030 sul cosiddetto “sviluppo sostenibile“, di cui le questioni “ambientali” costituiscono il pilastro principale.
Finalità della modifica, sulla base di quanto evidenziato nel corso dei lavori parlamentari, è in primo luogo quella di dare articolazione al principio della tutela ambientale, ulteriore rispetto alla menzione della "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" previsto dall'articolo 117, secondo comma della Costituzione - introdotto con la riforma del Titolo V approvata nel 2001 – nella parte in cui enumera le materie su cui lo Stato abbia competenza legislativa esclusiva. Accanto a quella dell'ambiente, si attribuisce alla Repubblica la tutela della biodiversità e degli ecosistemi. In tale ambito, viene introdotto un riferimento all'"interesse delle future generazioni", espressione utilizzata per la prima volta nel testo costituzionale. L'ambiente è qui inteso nella sua accezione più estesa e sistemica: quale ambiente, ecosistema, biodiversità.
La formulazione dà svolgimento e sviluppo ad orientamenti di tutela affermati dalla Corte costituzionale in via interpretativa, espressi in base alle disposizioni costituzionali vigenti.
La tutela degli ecosistemi richiama la competenza legislativa dello Stato, di cui alla lettera s) del secondo comma dell'articolo 117.
In particolare, la tutela del "paesaggio" costituzionalmente sancita dall'articolo 9 è stata declinata dalla giurisprudenza costituzionale come tutela paesaggistico-ambientale con una lettura 'espansiva'.
In tale prospettiva l'ambiente si configura come valore primario e sistemico.
La Corte ha altresì fatto riferimento (nella sentenza n. 179 del 2019) ad un "processo evolutivo diretto a riconoscere una nuova relazione tra la comunità territoriale e l'ambiente che la circonda, all'interno della quale si è consolidata la consapevolezza del suolo quale risorsa naturale eco-sistemica non rinnovabile, essenziale ai fini dell'equilibrio ambientale, capace di esprimere una funzione sociale e di incorporare una pluralità di interessi e utilità collettive, anche di natura intergenerazionale".
"In questa prospettiva la cura del paesaggio riguarda l'intero territorio, anche quando degradato o apparentemente privo di pregio", aggiunge la sentenza n. 71 del 2020 - la quale sottolinea altresì che "la tutela paesistico-ambientale non è più una disciplina confinata nell'ambito nazionale", soprattutto in considerazione della Convenzione europea del paesaggio (adottata a Strasburgo dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000 e ratificata con legge n. 14 del 2006), secondo la quale "il concetto di tutela collega indissolubilmente la gestione del territorio all'apporto delle popolazioni" (donde "il passaggio da una tutela meramente conservativa alla necessità di valorizzare gli interessi pubblici e delle collettività locali con interventi articolati", tra i quali, in quel caso, l'acquisizione e il recupero delle terre degradate).
Su questa evoluzione interpretativa della tutela, da paesaggistica (dunque morfologica, visiva, culturale) ad ambientale (costitutiva, valoriale, comunitaria), è intervenuta altresì la riforma del Titolo V, modificativa dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione.
In tale ambito è stata introdotta la previsione della "tutela" dell'ambiente e dell'ecosistema, tra le materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (con attribuzione invece della "valorizzazione" dei beni ambientali alla potestà concorrente delle Regioni).
La Corte ha avuto modo di ribadire in proposito (con la sentenza n. 407 del 2002) come "l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una 'materia' in senso tecnico, qualificabile come 'tutela dell'ambiente', dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze". Donde "una configurazione dell'ambiente come ‘valore' costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia 'trasversale', in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale".
La modifica della Costituzione italiana agli art. 9 e 41, inoltre, si inserisce nel contesto evolutivo del diritto già affermato in vicini Paesi europei, che riconoscono espressamente nei loro testi costituzionali la tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile.
La Costituzione spagnola, ad esempio, all’articolo 45 sancisce il diritto di tutti di fruire di un ambiente adeguato per lo sviluppo della persona e al contempo il dovere di conservarlo. Prevede inoltre l’obbligo per i poteri pubblici di assicurare un utilizzo razionale delle risorse naturali, rimandando alla legge dello Stato la determinazione di sanzioni nel caso di violazione di tali obblighi.
In maniera analoga, la Costituzione greca, all’articolo 24, precisa che la protezione dell’ambiente naturale e culturale costituisce un dovere dello Stato e che questo è tenuto a prendere misure speciali preventive o repressive per la sua conservazione.
Riferimenti all’ambiente sono inclusi anche nella Carta fondamentale portoghese, che all’articolo 66 riconosce a tutti il diritto ad un ambiente di vita umano, sano ed ecologicamente equilibrato, imponendo ai cittadini il dovere di difenderlo. Lo stesso articolo prevede inoltre una serie di compiti specifici per lo Stato per assicurare il diritto all’ambiente, nel quadro di uno sviluppo sostenibile, quali la prevenzione e il controllo dell’inquinamento, la promozione del territorio e la valorizzazione del paesaggio, la promozione dello sfruttamento razionale delle risorse naturali.
La Costituzione francese rappresenta invece un esempio a sé, dal momento che con legge costituzionale del 1° marzo 2005 è stato introdotto, nel preambolo del testo costituzionale, un riferimento esplicito alla Chart de l’environnement del 2004, che diviene ora parametro per le valutazioni del Conseil constitutionnel.
La proposta di un disegno di legge risale al 2019, poi nell' estate del 2021 è passata alla Camera dei Deputati e al Senato; la votazione finale è giunta nel febbraio 2022; inoltre, l'ONU ha proclamato il 2022 anno internazionale dello sviluppo sostenibile delle montagne su proposta del Kirghizistan.
Tuttavia, finora, malgrado il fiume di parole, nulla è stato attuato: anzi si procede impunemente a "martoriare" le montagne. In previsione delle gare Mondiali che si terranno a Cortina nel 2026 si continua a creare strutture "turistiche", piste invadenti, come quella del bob a Cortina; è caduta nel nulla la Fondazione Dolomiti UNESCO; il Parco dell' isola Stromboli è stato devastato da un incendio in questi giorni; è diventato sempre più di moda andare in montagna con mezzi meccanici: i quad, le moto, le auto, le motoslitte sono ormai, ampiamente, utilizzate per cui le montagne sono "degradate" e l' ambiente è gravemente deturpato. Occorre tener conto che l'Italia è l'unico paese dove lo Stato non ha emanato una legislazione nazionale per regolarizzare l'utilizzo dei mezzi meccanici.
Tutti coloro che desiderano recarsi in montagna dovrebbe andare a piedi per apprezzare la bellezza delle montagne, il silenzio dei boschi, la grandiosità della natura, per rispetto verso gli animali; inoltre, è necessario che non vengano più costruite degli impianti di risalita per gli sci, cessare l'uso di neve artificiale, di costruire abitazioni, alberghi, impianti fognari, di acquedotti considerato che la siccità incombente renderà sempre più difficile l'utilizzo dell'acqua.
Dalle dichiarazioni di principi, quindi, anche con l’interessamento attivo di tutte le Associazioni di montagna, occorre definire una linea operativa concreta e realizzabile in tempi brevi: per rallentare il cambiamento climatico in corso, che avrà effetti ambientali e geopolitici devastanti, occorre proteggere senza indugio il nostro ecosistema.
In allegato
Charte de l'environnement de 2004
Le peuple français,
Considérant :
Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité ;
Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ;
Que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;
Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;
Que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles ;
Que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;
Qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins,
Proclame :
Article 1er
Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Article 2
Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.
Article 3
Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.
Article 4
Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi.
Article 5
Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.
Article 6
Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social.
Article 7
Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.
Article 8
L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.
Article 9
La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.
Article 10
La présente Charte inspire l'action européenne et internationale de la France.